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COMUNICATO STAMPA DIRITTO ANNUALE 2012

14 giugno 2012

Si comunica a tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese e nelRepertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) che, con Decreto del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2012 pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale 135 del 12.06.2012,  è stato prorogato il termine del versamento del diritto fisso camerale per l’anno 2012 al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, dal 10 luglio al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%. 
Si precisa che nei casi di tardivo od omesso versamento si applicherà una sanzione rispettivamente  del 10% e del 30% sul diritto dovuto, ai sensi del D.L. 18.12.1997, n. 472 e del D.L. 27.1.2005, n. 54.


IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Francesco Prosperococco)


 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0255658 del 27/12/2011, ha indicato gli importi del diritto annuale 2012, così come riportati nella sottostante tabella.

MISURE  DEL DIRITTO ANNUALE

Art. 18, comma 4 e 5 L. 29.12.1993, n. 580

Dlgs n. 23 del 15.2.2010 (G.U. n. 46 del 25.2.2010)

Circolare Ministero Sviluppo Economico prot. n. 0255658 del 27.12.2011
 

DIRITTO SEDE

DIRITTO
UNITA’
LOCALE

SOGGETTI ISCRITTI AL REA

€ 30,00

 

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE ED ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE

€ 88,00

€ 18,00

SOCIETA’ SEMPLICI “AGRICOLE”

€ 100,00

€ 20,00

SOCIETA’ SEMPLICI “NON AGRICOLE”

€ 200,00

€ 40,00

SOCIETA’ ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE (DLGS 2/2/2001 N. 96 COMMA 2, ART. 16 – SOCIETA’ TRA AVVOCATI)

€ 200,00

€ 40,00

IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA *

€ 200,00

€ 40,00

SOCIETA’ COOPERATIVE *

€ 200,00

€ 40,00

CONSORZI *

€ 200,00

€ 40,00

SOCIETA’ DI PERSONE *

€ 200,00

€ 40,00

SOCIETA’ DI CAPITALI *

€ 200,00

€ 40,00

NUOVE UNITA’ LOCALI DI IMPRESE GIA’ ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA **

 

€ 40,00

NUOVE UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO
(di cui all’art. 9, comma 2, lettera b) DPR 7.12.1995, n. 581)

 

€ 110,00

* per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese devono essere applicate al fatturato dell'esercizio 2011 le aliquote per scaglioni di fatturato.
** le imprese già iscritte versano, per ciascuna delle proprie unità locali, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00. 
Le nuove imprese iscritte nel Registro delle imprese nel corso del 2012 sono tenute al versamento dei diritti fissi tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.


Diritto annuale dovuto per l’anno 2012 da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e da ogni impresa iscritta o annotata al 1° gennaio o nel corso dell’anno.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  con  Decreto del 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3/6/2011) e con circolare prot. n. 0255658 del 27/12/2011, ha determinato le misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2012 da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e da ogni impresa iscritta o annotata al 1° gennaio o nel corso dell’anno, anche solo per una frazione di esso, nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della L. n. 580/1993, modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Il versamento deve essere effettuato, in un'unica soluzione ed esclusivamente con il modello F24 in modalità telematica, entro il termine ordinario del 16 giugno 2012 previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Entro il trentesimo giorno dalla scadenza, 16 luglio 2012,  il versamento va effettuato con la maggiorazione dello 0,40%, senza arrotondamento (art. 17 comma 2 D.P.R. 435/2001).L'impresa può, peraltro, compensare immediatamente quanto deve pagare per il diritto annuale 2012 con crediti derivanti da altri tributi/contributi.

Si comunica che la Camera di Commercio sta provvedendo all'invio di lettera informativa in formato elettronico alle imprese in possesso alla data del 20/4/2012 di PEC (posta elettronica certificata) ed in posta tradizionale a tutte le altre imprese.  

Si precisa che nei casi di tardivo od omesso versamento si applicherà una sanzione rispettivamente  del 10% e del 30% sul diritto dovuto, ai sensi del D.L. 18.12.1997, n. 472 e del D.L. 27.1.2005, n. 54.

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