ARBITRATO-NOMINA ARBITRI
La Camera di Commercio dell’Aquila svolge un servizio di nomina degli arbitri senza amministrare l’intero procedimento.
La devoluzione delle controversie alla decisione di un arbitro o di un collegio arbitrale deve essere prevista nella clausola compromissoria (contenuta in un contratto o in uno statuto sociale).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- legge 580 del 1993
- Art. 806 e segg. CPC
- Legge 10 maggio 1970, n. 418
- D.LGS 17 gennaio 2003, n. 5 - art. 34 e segg.
La competenza di nomina dell’arbitro o di più arbitri spetta all’organo indicato nella clausola compromissoria (generalmente il Presidente della Camera di Commercio dell’Aquila).
La parte interessata deve presentare all’Ufficio Tutela del Mercato
un’istanza in bollo (€ 16.00 ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe) che deve indicare le parti, l’oggetto, il valore e le ragioni della controversia, allegando:
- Copia del contratto/statuto e/o della clausola compromissoria;
- Prova dell'invio dell’istanza alle controparti
- Copia del documento di identità della parte richiedente o in caso di società del legale rappresentante della stessa;
- Una marca da bollo di € 16.00 se si desidera avere copia conforme all’originale dell’atto presidenziale di nomina / da apporre sull’atto di nomina
Modalità di presentazione:
- a mano negli orari di ufficio: lun. - ven. dalle h. 9.00 alle h. 13.00; mart. e giov. dalle h. 15.00 alle h. 16.30 previo appuntamento;
- invio con raccomandata A/R al Servizio di Conciliazione / Ufficio Tutela del Mercato della Camera di Commercio dell’Aquila, c/o nucleo industriale di Bazzano – L’Aquila. Tel 0862/667-223 oppure -222;
- a mezzo Pec : tutela.mercato@aq.legalmail.camcom.it - Email: tutela.mercato@aq.camcom.it
Costi
Attualmente non previsti
Tempi
La nomina avviene entro il termine indicato nella clausola compromissoria o in mancanza entro il termine di 30 gg.
La Segreteria comunica il provvedimento di nomina alla parte istante e all’arbitro / agli arbitri designato/i; l’arbitro o il Presidente provvede a contattare le parti, fissando la prima udienza arbitrale.
CONCILIAZIONE
Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di L'Aquila si occupa di risoluzione delle controversie commerciali e offre servizi e strumenti, noti come ADR (Alternative Dispute Resolution), per risolvere le liti con tempi e modi alternativi rispetto al tribunale ordinario.
Il d.lgs 25 novembre 2016 n. 219 rubricato “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” di modifica della L. 580/93 ed entrata in vigore il 10/12/2016, ha modificato l'art 2 sulle funzioni camerali.
In particolare la lett. g) del comma 2 prevede testualmente: ferme restando quelle gia' in corso o da completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea.Dette attivita' riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie.Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.
Le Camere di commercio, dunque, possono, a legislazione vigente, svolgere conciliazioni solo previa convenzione. Possono altresì svolgere le procedure se la conciliazione è prevista nel contratto / da clausola contrattuale.
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I pagamenti possono essere effettuati, indicando la causale di versamento:
- direttamente presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione;
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