NOMINA ARBITRO DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Le modalità di nomina degli arbitri sono determinate dalle parti nella clausola arbitrale.
Generalmente, nelle ipotesi in cui la clausola preveda che la controversia sia decisa da un Collegio Arbitrale, ciascuna parte designerà un arbitro e il terzo potrà essere designato d'accordo dai primi due o, in mancanza di un'intesa, da un'autorità di nomina (Presidente del Tribunale, Presidente della Camera di Commercio, Camere Arbitrali, Ordini Professionali). La stessa autorità di nomina potrà essere chiamata a designare l’Arbitro Unico.
In base alle previsioni della clausola arbitrale le parti possono, quindi, rivolgersi al Presidente della Camera di Commercio per la nomina di arbitri in procedimenti ad hoc.
Qualora un compromesso arbitrale o un’apposita convenzione arbitrale, contenuta in un contratto o in uno statuto, prevedano che le controversie vengano sottoposte alla decisione di un arbitro e che questi debba essere designato dal Presidente della Camera di Commercio di L'Aquila, occorre depositare presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione:
- un originale dell’istanza
- una copia dell’istanza
- due copie dei documenti allegati all’istanza, tra i quali deve essere inclusa copia del contratto o dello statuto in cui è contenuta la clausola arbitrale o copia del compromesso arbitrale
La comunicazione del provvedimento di nomina alla parte istante ed all’arbitro designato avviene a cura della Segreteria, mentre lo stesso arbitro provvede a contattare le parti, fissando la prima udienza arbitrale.