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conciliazione

 

La legge n. 580/1993 di riforma delle Camere di Commercio ha previsto l'istituzione del servizio di conciliazione presso ogni Camera di Commercio al fine di risolvere le liti tra consumatori e impresa e le controversie tra imprese.


La conciliazione è una procedura extragiudiziale in cui un terzo neutrale, il Conciliatore, aiuta le parti in conflitto a trovare una soluzione che sia di reciproca soddisfazione.

Il Servizio di Conciliazione delle Camere di Commercio si caratterizza per:

  • semplicità del procedimento
  • rapidità dei tempi di risoluzione
  • riservatezza della procedura
  • costi ridotti e predeterminati

Possono rivolgersi al Servizio di Conciliazione delle Camere di Commercio sia le imprese e i professionisti che i consumatori.

Avviando la procedura di conciliazione le parti tenteranno di porre fine alla controversia nata tra loro anche grazie all’intervento del Conciliatore, persona terza, indipendente ed imparziale. 
Se le parti riescono a trovare una soluzione, firmano un accordo che ha, tra loro, la medesima efficacia di un contratto,se invece la conciliazione non va a buon fine, le parti possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento.

La risoluzione della controversia arriva in circa 50 giorni.
La Segreteria del Servizio di Conciliazione verifica la disponibilità delle parti a partecipare all’incontro, individua il conciliatore e provvede a tutte le comunicazioni necessarie.
All’incontro di Conciliazione le parti possono partecipare personalmente, o essere rappresentate da terzi o assistite da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.

Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto ciò che viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato; quindi il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

I diritti di segreteria sono pari a € 30,00 ma non sono dovuti quando:

  • una delle parti della controversia è un consumatore;
  • il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
  • le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Le spese di conciliazione, invece, variano a seconda del valore della lite e devono essere versate prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione. 

Conciliazione in materia telefonica
L'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni con delibera 597/11/CONS ha apportato modifiche al Regolamento in materia di procedure per la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS.

Tra le modifiche vi è la previsione secondo la quale, in alternativa alla procedura conciliativa dinanzi ai Co.Re.Com., gli interessati potranno continuare a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia telefonica dinanzi alle Camere di Commercio, con le modalità previste dal protocollo d'intesa tra Unioncamere e l'Autorità stessa.

Riferimenti e contatti

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