MODELLI DI UTILITA'
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della Proprietà Industriale artt. 82 – 86
Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.