TRASCRIZIONE DI ATTI PER INVENZIONI MODELLI E MARCHI
Tutti gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte i diritti su titoli di proprietà industriale, che costituiscono modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi sempre al trasferimento di diritti su titoli di proprietà industriale, il verbale di pignoramento, il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata, il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, i decreti di espropriazione per causa pubblica, le sentenze che dichiarano l’esistenza di atti di trasferimento diritti, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti, i testamenti e gli atti che provano l’avvenuta successione legittima e le sentenze relative, le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali, le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli, le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui sopra devono essere resi pubblici mediante trascrizione.