MODELLI E DISEGNI
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: Codice della Proprietà Industriale artt. 31-44
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o una sua parte, quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso, o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l’utilità, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l’una e l’altra protezione non possono essere cumulate in un solo titolo.
La durata della protezione è quinquennale, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.