Gas Fluorurati

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Registro Nazionale telematico dei gas fluorurati

L'articolo 13 del DPR 43/2012 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
 • Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione   di cui all'articolo 7;
 • Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;
 • Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;
 • Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
 • Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
 • Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.
L'iscrizione al Registro, da parte dei soggetti obbligati, inizialmente prevista entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta l'11 febbraio 2013, è stata prorogata di altri 60 giorni con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12/04/2013 e quindi da effettuarsi entro l'11 giugno 2012.

 

Soggetti obbligati

Sono tenute all’iscrizione al Registro le persone e le imprese che svolgono le attività previste dall’articolo 8 del DPR 27 gennaio 2012 n. 43.

Le persone, dopo essersi iscritte al registro, devono ottenere un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato a seguito del superamento di un esame teorico e pratico.
Le persone che effettuano attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore devono disporre invece di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione a seguito della partecipazione ad un corso di formazione.

Persone ed imprese già in attività devono, quindi, iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione mentre a  partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività deve preventivamente iscriversi al Registro.

 

Iscrizione
Le iscrizioni vengono effettuate esclusivamente per via telematica attraverso il sito www.fgas.it alle “Scrivanie telematiche”.
Sotto la sezione Informazioni Utili sono pubblicati tutti i documenti relativi a Normative e Regolamenti, oltre che i modelli delle istanze da allegare alla richiesta telematica di iscrizione al Registro.

 

Importi da versare
I diritti di Segretaria da versare sono di euro € 21,00 le imprese e € 13,00 per le persone oltre al bollo di € 16,00. Gli importi devono essere versati unicamente con modalità telematiche, IConto, carta di credito, PagoPA.

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